Roma, 2 marzo 2015 – Dal 1° marzo Trenitalia dà la possibilità di fare richiesta del bonus ritardi anche per le Frecce che giungono con ritardi inferiori all’ora. Finora Trenitalia applicava il Regolamento Europeo (137/2007), che prevedeva un’indennità del 25% per i ritardi tra 60 e 119 minuti e del 50% per ritardi sopra i 120 minuti, che poteva venire corrisposta in forma di bonus su un nuovo viaggio o in denaro.
L’indennità del 25% viene ora estesa anche ai ritardi superiori ai 30 minuti, anche se solo nella forma di bonus, richiedibile dopo 3 giorni dalla data del viaggio e entro 12 mesi, tramite il sito istituzionale, Call Center, via mail a rimborsi@trenitalia.it o tramite agenzia di viaggio, secondo le modalità di emissione del biglietto.
La “Guida del viaggiatore” di Trenitalia prevede che l’indennità sia calcolata sul prezzo complessivo dell’intero viaggio, escluso il servizio internazionale, e non viene riconosciuta se pari o inferiore a 4 euro e per i biglietti gratuiti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le Condizioni di trasporto di Trenitalia. A cura di Andrea Camatta
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