Roma, 18 settembre 2016 – Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Rimane invece sotto controllo USTIF la Torino–Ceres, la Brescia-Edolo e i rami Cumana e Circumflegrea della EAV oltre alla Merano-Malles Venosta di competenza della Motorizzazione di Bolzano. Gestori di infrastruttura e imprese ferroviarie avranno tempi molto stretti (dai 3 ai 6 mesi) per comunicare e/o aggiornare le proprie situazioni autorizzative con ANSF. Al momento sono escluse tutte le ferrovie a scartamento ridotto anche se interconnesse alla rete nazionale a scartamento ordinario. A cura della Redazione tuttoTRENO
Gazzetta Ufficiale 216 del 15 settembre 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2005 recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei
criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed
all’assegnazione della capacita’ di infrastruttura da adottarsi
riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle
licenze e delle modalita’ di coordinamento delle funzioni dello Stato
e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza
della circolazione ferroviaria (attuativo dell’art. 1, comma 5,
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005, n. 256;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente
l’attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione), ed in particolare l’art. 1, comma 6, che
stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emani, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie, di cui
al comma 4 del medesimo articolo, nonche’ l’art. 10, comma 3, che
stabilisce che la disposizione di cui all’art. 27, comma 4, del su
indicato decreto legislativo n. 162 del 2007, si applica sino alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
Considerato che, fino al rilascio ai soggetti interessati delle
autorizzazioni, certificazioni e licenze, di cui ai richiamati
decreti legislativi n. 162 del 2007 e n. 112 del 2015, e’ necessario
garantire la continuita’ dell’esercizio ferroviario;
Preso atto che allo stato attuale sulle reti regionali non
risultano ancora completati i sistemi di attrezzaggio idonei a
rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti
regionali con quelli della rete nazionale, richiesti all’art. 27,
comma 4, del decreto legislativo n. 162 del 2007, ai fini
dell’applicazione sulle reti regionali del medesimo decreto
legislativo;
Considerato che l’introduzione di tecnologie piu’ avanzate secondo
gli standard europei e l’impulso alla installazione delle tecnologie
di sicurezza sulle reti regionali rientrano tra le priorita’
politiche, di cui all’atto di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2015, concernente
l’individuazione delle priorita’ politiche da realizzarsi nel 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sancita nella seduta del 3 agosto 2016, nel corso della quale le
Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa, condizionatamente all’accoglimento delle proposte di
modifica allo schema di decreto di cui trattasi consegnate in Seduta;
Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
ritenuto di accogliere le richieste di modifica, con la proposta di
introdurre una ulteriore modifica all’art. 3, comma 2, del testo
consegnato dalle Regioni, volta a ridurre di trenta giorni il termine
di centoventi giorni ivi indicato, per fare in modo che le imprese si
attivino rapidamente al rilascio del certificato di sicurezza;
Considerato, altresi’, che le Regioni hanno ritenuto di poter
accogliere la proposta di accelerazione dei tempi sopra indicata, da
verificare tecnicamente;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto.
2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate
nell’Allegato A, che e’ parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, alle
reti di cui all’Allegato A si applica il decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
Ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto
legislativo anche per tali reti.
2. Gli esercenti, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le
imprese ferroviarie, per le reti di cui all’Allegato A, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. I gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese
ferroviarie, per le reti di cui all’Allegato A, sono tenuti allo
sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo
quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni
emanate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie,
attuando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162.
Art. 3
1. I gestori dell’infrastruttura ferroviaria per le reti di cui
all’Allegato A, entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del
presente decreto, presentano all’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell’autorizzazione di
sicurezza, fornendo altresi’ la valutazione dei rischi della propria
parte di sistema ferroviario, in conformita’ al Regolamento (UE) n.
402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i
livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale
e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per
il tempo di attuazione dei piani medesimi.
2. Le imprese ferroviarie che gia’ svolgono servizio di trasporto
sulle reti di cui all’Allegato A, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio
del certificato di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, e della licenza, ove non gia’ posseduta, ai
sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per garantire la continuita’ del servizio ferroviario, fino
all’adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i
soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria
attivita’, in virtu’ dei provvedimenti precedentemente rilasciati
dalle Autorita’ ed Amministrazioni competenti per le reti di cui
all’Allegato A. A far data dall’entrata in vigore del presente
decreto cessa, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza
ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui
gestori dell’infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e
sulle reti di cui all’Allegato A che sia in contrasto o in
sovrapposizione con le competenze attribuite all’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2810
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